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INADEMPIENZE CO.VI.SO.C.: DEFERITI AL TRIBUNALE FEDERALE L’ANCONA.

GIUDICE SPORTIVODoppio deferimento per l’Ancona da parte del Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C.: il primo per mancato pagamento di emolumenti, il secondo per ritenute e contributi. Con la società, deferita a titolo di responsabilità diretta e di responsabilità propria, è stato deferito anche David Miani, amministratore delegato e legale rappresentante del club.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.,
• Sig. MIANI DAVID, Amministratore delegato e legale e rappresentante pro-tempore della Società U.S. Ancona 1905 S.r.l.:
per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva, ai sensi
dell’art. 21, comma 1, del C.G.S. per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.:
• la Società U.S. ANCONA 1905 S.r.l.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig Miani David, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Ancona 1905 S.r.l. e a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della
recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del C.G.S.