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PROCURA FEDERALE DEFERITO FEDELI E LA SAMBENEDETTESE.

GIUDICE SPORTIVOSu segnalazione della CO.VI.SO.C, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’Amministratore Unico della S.S Sambenedettese Girone B di Lega Pro) Franco Fedeli e il Direttore Generale della società Andrea Fedeli:per non aver corrisposto, entro il termine del 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro (ex direttore sportivo) per la mensilità dicembre 2016  e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C. entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati”.
Il Procuratore ha inoltre deferito il sig. Franco Fedeli e il Revisore Unico della società, Massimo Collina: “per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando presso la CO.VI.SO.C. in data 16 febbraio 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche”.
Il sig. Fedeli è stato infine deferito anche “per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto, per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, nonché di gennaio e febbraio 2017, ha utilizzato in modo improprio, effettuando altre tipologie di operazioni, il conto corrente bancario indicato come dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e i contributi Inps ai tesserati”.
La società è stata deferita a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.
Ecco il deferimento integrale :
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:  
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
 sig. FEDELI FRANCO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della S.S. Sambenedettese a r.l;
 sig. FEDELI ANDREA, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempre della S.S. Sambenedettese a.r.l: 
 per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
 sig. FEDELI FRANCO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della S.S.
Sambenedettese a r.l.;
 sig. COLLINA MASSIMO, Revisore Unico della Società S.S. Sambenedettese a r.l. :
 per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 8, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; 
 La Società S.S. SAMBENEDETTESE A.R.L.:  per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S.: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per il comportamento posto in essere dal sig. Fedeli Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della S.S. Sambenedettese a.r.l., dal sig. Fedeli Andrea, Direttore Generale e legale rappresentante protempre della S.S. Sambenedettese e dal sig. Collina Massimo, revisore Unico della Società S.S. Sambenedettese a r.l.; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.:
a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.